Novitร per strutture ricettive, scatta un nuovo obbligo: il Codice Identificativo Regionale affitti brevi, piรน brevemente il “CIR”.
La normativa:
Il Codice Identificativo Regionale รจ riportato nella legge n.58 del 28 giugno 2019 (il cosiddetto โDecreto Crescita 2019โ)ย conversione in legge del precedente decreto 30 aprile 2019, n. 34.
Cosรฌ, al comma 4 dellโarticolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivitร ricettive) recita il testo della legge:
โAl fine di migliorare la qualitร dellโofferta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalitร , anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo รจ istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonchรฉ degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dellโarticolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato ยซcodice identificativoยป, da utilizzare in ogni comunicazione inerente allโofferta e alla promozione dei servizi allโutenzaโ.
Soffermandoci un attimo sull’ultima frase viene da se che, il codice in questione, dovrร essere inserito in:
- Inserzioni pubblicitarie digitali o cartacee che siano
- Email / newsletter promozionali
- Sito web
I soggetti interessati:
Cita il comma 7: โI soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivitร di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unitร immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti allโofferta e alla promozioneโ.
Quindi, riepilogativamente:
- Alberghi / Hotel
- Case Vacanza
- Bed and Breakfast
- Appartamenti in affitto
- Affittacamere
- Ostelli, conventi,ecc
- I portali di inserzioni (Booking, Airbnb, Subito,ecc)
Le ammende in caso di non ottemperanza:
Nel Decreto sono indicate anche le sanzioni per i titolari delle strutture che non provvedono alla iscrizione nella banca dati o che forniscano dichiarazioni mendaci.
La multa per la violazione delle disposizioni viene punita con una ammenda da 500โฌ a 5.000โฌ.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione eฬ maggiorata del doppio “lievitando” daย 1.000โฌ a 10.000โฌ.
La sanzione รจ prevista anche nel caso in cui, ottenuto il codice, non venga inserito negli annunci immobiliari.