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CIR – Codice identificativo Regionale affitti brevi1 min. di lettura

codice CIR obbligatorio

Novitร  per strutture ricettive, scatta un nuovo obbligo: il Codice Identificativo Regionale affitti brevi, piรน brevemente il “CIR”.

Il Codice Identificativo Regionale รจ riportato nella legge n.58 del 28 giugno 2019 (il cosiddetto โ€œDecreto Crescita 2019โ€)ย  conversione in legge del precedente decreto 30 aprile 2019, n. 34.

Cosรฌ, al comma 4 dellโ€™articolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivitร  ricettive) recita il testo della legge:
โ€œAl fine di migliorare la qualitร  dellโ€™offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalitร , anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo รจ istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonchรฉ degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dellโ€™articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato ยซcodice identificativoยป, da utilizzare in ogni comunicazione inerente allโ€™offerta e alla promozione dei servizi allโ€™utenzaโ€.

Soffermandoci un attimo sull’ultima frase viene da se che, il codice in questione, dovrร  essere inserito in:

  • Inserzioni pubblicitarie digitali o cartacee che siano
  • Email / newsletter promozionali
  • Sito web

Cita il comma 7: โ€œI soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivitร  di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unitร  immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti allโ€™offerta e alla promozioneโ€.

Quindi, riepilogativamente:

  • Alberghi / Hotel
  • Case Vacanza
  • Bed and Breakfast
  • Appartamenti in affitto
  • Affittacamere
  • Ostelli, conventi,ecc
  • I portali di inserzioni (Booking, Airbnb, Subito,ecc)

Nel Decreto sono indicate anche le sanzioni per i titolari delle strutture che non provvedono alla iscrizione nella banca dati o che forniscano dichiarazioni mendaci.

La multa per la violazione delle disposizioni viene punita con una ammenda da 500โ‚ฌ a 5.000โ‚ฌ.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione eฬ€ maggiorata del doppio “lievitando” daย  1.000โ‚ฌ a 10.000โ‚ฌ.
La sanzione รจ prevista anche nel caso in cui, ottenuto il codice, non venga inserito negli annunci immobiliari.

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Gianluca Molina

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