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CIR – Codice identificativo Regionale affitti brevi1 min. di lettura

codice CIR obbligatorio

Novità per strutture ricettive, scatta un nuovo obbligo: il Codice Identificativo Regionale affitti brevi, più brevemente il “CIR”.

Il Codice Identificativo Regionale è riportato nella legge n.58 del 28 giugno 2019 (il cosiddetto “Decreto Crescita 2019”)  conversione in legge del precedente decreto 30 aprile 2019, n. 34.

Così, al comma 4 dell’articolo 13 quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) recita il testo della legge:
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza”.

Soffermandoci un attimo sull’ultima frase viene da se che, il codice in questione, dovrà essere inserito in:

  • Inserzioni pubblicitarie digitali o cartacee che siano
  • Email / newsletter promozionali
  • Sito web

Cita il comma 7: “I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.

Quindi, riepilogativamente:

  • Alberghi / Hotel
  • Case Vacanza
  • Bed and Breakfast
  • Appartamenti in affitto
  • Affittacamere
  • Ostelli, conventi,ecc
  • I portali di inserzioni (Booking, Airbnb, Subito,ecc)

Nel Decreto sono indicate anche le sanzioni per i titolari delle strutture che non provvedono alla iscrizione nella banca dati o che forniscano dichiarazioni mendaci.

La multa per la violazione delle disposizioni viene punita con una ammenda da 500€ a 5.000€.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio “lievitando” da  1.000€ a 10.000€.
La sanzione è prevista anche nel caso in cui, ottenuto il codice, non venga inserito negli annunci immobiliari.

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Gianluca Molina

Gianluca Molina

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