Aggiornato Giugno 2018
Avere un sito web per la propria azienda, attività, professione è sicuramente un passo importante per avvicinare nuovi clienti, migliorare la proprio “immagine”, mettere in risalto i proprio servizi o prodotti.
Probabilmente si terrà in gran conto la grafica, le funzionalità ma ancora troppo pochi sanno che essere titolari di un sito internet comporta anche alcuni obblighi imposti dalla Legge Italiana o dalla Comunità Europea.
Andando in ordine cronologico il primo obbligo imposto è stato, nel 2001, quello di inserire la partita iva nella home page del sito web.
A tal riguardo l’ Agenzia delle Entrate ha precisato nell’articolo 2 del decreto 404/2001 che, qualsiasi soggetto in possesso di IVA, è tenuto ad indicarne il numero sul sito Web relativo all’attività esercitata quindi non si tratta di un obbligo relegato ai siti web di e-commerce ma a tutti colori che dispongono di un sito web anche se lo stesso viene utilizzato meramente a scopo pubblicitario.
Ancora l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 60 del maggio 2006, afferma nuovamente:
“Il numero di Partita Iva, attribuito dagli Uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico”
In caso di omissione, la sanzione varia da 258 Euro fino a 2.065 Euro
Nel 2009, con il recepimento della “legge comunitaria 2008” sono stati introdotti nuovi obblighi.
Nello specifico l’art. 42 Legge n. 88/2009 (che ha modificato l’art. 2250 del Codice Civile) impone alle società di capitali che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” di fornire , attraverso tale mezzo, le seguenti informazioni:
1) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione (REA). (Nel caso di siti web di professionisti indicare il numero di iscrizione al proprio ordine professionali)
2) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
3) l’eventuale stato di liquidazione della società.
4) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Oltre, ovviamente, alla p.iva.
L’ inadempimento d quanto prescritto, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, fa “scattare”, in caso di controlli, una sanzione amministrativa da 206 Euro a 2065 Euro.
Inoltre c’è un altro importante obbligo: quello di dare ai visitatori una corrette ed idonea informativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
Infatti l’omessa o inidonea informativa all’interessato (Art.161 Codice privacy) può comportare sanzioni pari da € 3000 a € 18000 Euro, oppure da 5.000 a 30.000 Euro se dati sono considerati sensibili.
Novità GDPR
Con l’introduzione delle nuove normative europee (GDPR – Regolamento UE 679/2016) la situazione è divenuta molto complessa in fatto di privacy.
Entrato in vigore il 25 Maggio 2018 le nuove regole prevedono obblighi stringenti per adeguarsi: come ho avuto modo di specificare nel mio articolo “GDPR WordPress cosa fare” ritengo che sia necessario appoggiarsi ad un esperto in materia al fine di tutelare la propria attività o la propria persona dalle ammende previste (pecuniarie e, da quanto sembra, anche penali in determinati casi).
Il mancato adeguamento al GDPR può esporre a multe (previste dall’art.83 comma 5) che possono arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo (riferito all’ esercizio precedente), se superiore. (ma rimane lacunoso l’importo minimo delle ammende).
Com’è possibile segnalare un sito web non a norma? Grazie
Direi che dipende dal “non è a norma”… un conto è un e-commerce di qualcuno che vende senza nemmeno p.iva (la GdF farà i “salti di gioia”) un altro è una mancanza tipo l’omissione di qualche dato: dovrebbe essere la Camera di Commercio locale o l’Agenzia delle Entrate.
Se si tratta di un sito scam/truffa direttamente la Polizia Postale.